9 Giugno 2023
Se stai valutando di fare degli interventi edilizi sulla tua casa è fondamentale verificare se puoi effettuare questi lavori senza prima chiedere permessi, autorizzazioni, o depositare documenti, e in generale senza che sia necessario alcun tipo di comunicazione al Comune.
A questo proposito, ora vediamo cos’è l’edilizia libera e quali tipi di intervento vi rientrano.
L’edilizia libera comprende tutti quei lavori domestici che possono essere eseguiti senza la necessità di richiedere specifiche autorizzazioni, o di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività.
L’elenco delle attività che rientrano nell’edilizia libera si trova nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 e successive modifiche), che, allo scopo di semplificare la materia, ha ridotto il numero di titoli abilitativi edilizi e ha abrogato la Dia, la super Dia e la Cil.
Gli interventi di edilizia libera non richiedono alcun titolo abilitativo, e possono essere fatti in autonomia, rivolgendosi direttamente a un artigiano o a un’impresa, e naturalmente sempre nel rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme di igiene e sicurezza, antincendio, antisismiche e paesaggistiche. Inoltre, per intervenire su edifici sottoposti a vincoli di tutela, bisogna rispettare precise prescrizioni.
In generale, è sempre meglio verificare la normativa rivolgendosi all’ufficio tecnico del Comune di riferimento.
Semplificazione non significa totale libertà: infatti tutti i lavori che non rientrano nell’edilizia libera devono essere eseguiti secondo determinati iter burocratici, che sono la Cila, la Scia, o il permesso di costruire, a seconda della tipologia di intervento che si vuole fare.
A questo punto potresti chiederti: visto che per le opere di edilizia libera non è obbligatorio né un titolo abilitativo, né un’asseverazione, come si fa allora ad usufruire delle agevolazioni fiscali che sono previste per determinati tipi di lavori?
A questo proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/2021, che ha confermato che le opere di edilizia libera possono beneficiare delle detrazioni fiscali anche in assenza di titolo abilitativo (tranne che nel caso particolare del superbonus 110%).
Gli interventi che rientrano nell’edilizia libera sono elencati nell’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia, che nel 2018 è stato affiancato dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; quest’ultimo contiene il glossario dell’edilizia libera, redatto allo scopo di chiarire i dubbi e di regolare in modo univoco la materia.
Qui di seguito trovi un elenco (non esaustivo) dei lavori di edilizia libera più comuni.
Si tratta delle cosiddette VEPA, vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti.
Come dice la normativa, è fondamentale che “tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile” (art. 6 Testo Unico).
Attenzione: il confine tra vetrata amovibile e veranda è sottile, e quindi è bene rivolgersi a un tecnico abilitato per evitare di incappare in sanzioni.
Che si tratti di riparazione o rifacimento, parziale o totale, della pavimentazione di casa interna o esterna, non sono necessarie autorizzazioni.
Per sostituire infissi e serramenti, sia esterni che interni, non servono autorizzazioni o permessi.
Per quanto riguarda il bagno, bisogna prestare attenzione: anche se solitamente i lavori rientrano nell’edilizia libera, quando si tratta di manutenzione straordinaria che incide sulle parti strutturali è necessaria la Scia, mentre nel caso in cui si eseguano operazioni come lo spostamento dei sanitari o modifiche alle tubature, ma senza modificare le strutture, è sufficiente la Cila.
Anche gli interventi di riparazione, integrazione, efficientamento o messa a norma dell’impianto elettrico di casa rientrano nell’edilizia libera.
Anche per sostituire la caldaia non servono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo.
Gli interventi di natura decorativa sono liberi, a meno che non si tratti di edifici soggetti a particolari vincoli.
I lavori di rinnovo del giardino, anche se prevedono pavimentazioni o elementi d’arredo in muratura (come fontane e barbecue), sono liberi. Rientrano nell’edilizia libera anche i gazebo, i pergolati di dimensioni limitate e non stabilmente fissati al suolo, e le coperture leggere d’arredo (tende).
Se l’impianto fotovoltaico o solare viene installato sulla propria abitazione (generalmente sul tetto) non richiede particolari permessi.
Gli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, come l’installazione di rampe, montascala e ascensori, rientrano nell’edilizia libera nella misura in cui non intaccano la struttura dell’edificio. In alcuni casi particolari (come ad esempio nel caso di ascensore esterno e visibile) potrebbe servire un’autorizzazione paesaggistica.
La riparazione o la sostituzione di impianti come quello igienico sanitario, di scarico, di climatizzazione o antincendio sono libere, così come l’installazione di controsoffitti non strutturali.
I lavori necessari per garantire la sicurezza dell’edificio, ovvero quelli di installazione, riparazione o sostituzione dei sistemi anti-intrusione (come le inferriate, ad esempio), sono liberi.
Le opere di riparazione o sostituzione del manto di copertura (tegole, camini), rientrano nell’edilizia libera. Si tratta in sostanza degli interventi di manutenzione ordinaria del tetto.
Anche se è evidente che è più semplice eseguire opere di edilizia libera, grazie a una burocrazia molto più snella, a volte tuttavia non è chiaro se l’intervento che si intende eseguire è libero oppure no, e il rischio di essere sanzionati è dietro l’angolo.
Quindi, per evitare di ricadere in un abuso edilizio, prima di fare qualsiasi intervento rivolgiti a professionisti che ti aiutino a determinare con certezza quale normativa si applica al tuo specifico caso.