09. Efficienza Energetica: ufficiale ecco cosa dicono le normative vigenti

Categorie: Ristrutturare casa

2 Giugno 2023

L’attenzione circa l’efficienza energetica degli edifici negli ultimi anni è cresciuta in modo significativo. La consapevolezza rispetto ai cambiamenti climatici e all’impatto delle emissioni di gas serra sull’ambiente sta conducendo verso un uso sempre più responsabile delle risorse energetiche.

efficienza energetica

Grazie a questa nuova sensibilità, anche l’efficienza energetica degli immobili è quindi diventata una priorità, e normative e politiche governative stanno introducendo progressivamente requisiti sempre più stringenti per promuovere la costruzione e la ristrutturazione di edifici a basso consumo energetico.

Inoltre, l’efficienza energetica degli edifici contribuisce non solo alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche a un risparmio economico nel lungo periodo e a un miglioramento del comfort abitativo.

Anche per questo il rapporto tra infissi e risparmio energetico si è evoluto con il tempo, diventando sempre di più una necessità.

La nuova APE per certificare l’efficienza energetica

Il livello di efficienza energetica riveste un ruolo fondamentale nel valutare le prestazioni energetiche di un immobile.

Secondo la nuova APE (attestazione prestazione energetica) la classificazione energetica si articola in 10 classi, dalla A4, quella più alta (a maggiore efficienza energetica), alla G, la più bassa (a minore efficienza energetica).

L’APE è un documento tecnico contenente le informazioni relative alle misurazioni e ai calcoli eseguiti per un determinato immobile da parte di un tecnico abilitato.

La classe energetica ai fini della nuova APE viene misurata prendendo in considerazione diversi fattori, tra cui in primo luogo:

  • impianti di riscaldamento e di raffreddamento;
  • coibentazione e isolamento termico;
  • isolamento acustico;
  • posizione dell’immobile;
  • muratura;
  • infissi.

Gli interventi normativi

La normativa di riferimento è stata aggiornata con importanti interventi a partire dal 2013:

  • decreto legge n. 63/2013 (il c.d. “decreto fare”), convertito nella legge n. 90/2013: ha recepito la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, definendo un nuovo quadro normativo riguardante la costruzione di nuovi immobili o le ristrutturazioni rilevanti.
  • decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 5 del “decreto fare”: ha sostituito il decreto ministeriale del 2009 sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE), e ha aggiornato il d.lgs 192/2005, che aveva introdotto in Italia il concetto di “certificazione energetica”.

La normativa ha introdotto un modello suddiviso in dieci classi energetiche (mentre prima erano sette) e unico per tutto il territorio nazionale, al fine di regolare la materia in modo più coerente e uniforme.

APE: quando è necessaria?

Secondo le modifiche normative introdotte con il decreto legge n. 63 del 2013, la nuova attestazione APE è obbligatoria in caso di:

  • vendita o affitto di un bene immobile: l’APE infatti deve essere allegata ai contratti di compravendita o locazione, e la sua mancanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • donazione di un bene immobile;
  • ristrutturazione di un bene immobile per una superficie superiore al 25% (dove nel calcolo sono comprese sia le pareti sia i tetti);
  • costruzione di un nuovo immobile;
  • locali pubblici o aperti al pubblico.

In caso di vendita o affitto, mentre su proprietari e locatari grava la spesa relativa all’APE, le agenzie immobiliari sono obbligate a riportare la classe energetica sull’annuncio che viene pubblicato.

In caso di lavori di efficientamento energetico (ovvero i lavori di ristrutturazione che hanno lo scopo di ridurre il consumo di energia dell’immobile) invece,bisogna aggiornare l’APE, che in particolare deve attestare un miglioramento della classe energetica affinché sia possibile beneficiare delle relative agevolazioni fiscali.

Infine, eredi e testatore sono esonerati dall’obbligo di allegare l’APE agli atti di successione.

Attenzione: l’APE ha una validità limitata nel tempo, da un anno finoa dieci anni, a meno che non si eseguano interventi che ne richiedano il rinnovo prima della scadenza (come, ad esempio, i lavori di efficientamento energetico).

Chi fa materialmente l’APE?

Solo i certificatori abilitati sono idonei al rilascio della nuova APE. Si tratta di professionisti che conoscono in modo approfondito l’edilizia e l’efficientamento energetico, iscritti all’Albo dei certificatori energetici e abilitati alla progettazione di edifici e impianti.

La direttiva europea sul rendimento energetico

Di recente il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova direttiva sul rendimento energetico (EPBD) che mira ad avere solo edifici a impatto zero entro il 2050.

Il testo approvato dal parlamento si propone di aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici inefficienti dal punto di vista energetico, e introduce nuovi parametri per la classificazione energetica degli immobili.

Le principali novità introdotte dal testo sono:

  • le nuove costruzioni dovranno essere a emissioni zero, dal 2026 per gli edifici utilizzati, gestiti e posseduti da enti pubblici, e dal 2028 per tutti gli altri;
  • importanti ristrutturazioni di edifici residenziali esistenti dovranno rispettare i nuovi requisiti di emissioni entro il 2032.

Tuttavia la strada è ancora lunga: infatti ora la palla passa al negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione, e poi spetterà ad ogni Paese membro recepire la normativa. Inoltre, numerosi sono gli interventi necessari, a livello dei singoli stati membri, al fine di rendere possibile il recepimento e l’attuazione della direttiva.

Ogni stato membro potrà adottare un piano nazionale di ristrutturazione, adattandolo alle proprie specifiche esigenze, e le possibilità di deroga già previste dal testo approvato dal Parlamento sono molte, come ad esempio nei casi di:

  • edifici di pregio artistico o storico;
  • edifici di culto;
  • seconde case con una superficie inferiore ai 50 metri quadri;

Inoltre sarà possibile tenere in considerazione la fattibilità economica e tecnica delle ristrutturazioni, e la disponibilità di manodopera qualificata. Non da ultimo, la direttiva prevede l’unificazione delle classificazioni energetiche valide nei singoli Paesi in una classificazione unica valida su tutto il territorio europeo, intervento indispensabile affinché la nuova normativa abbia un impatto reale e significativo.